Sebbene i lavoratori siano compensati per il tempo trascorso in viaggio (meno 30 minuti al giorno) nel salario base, questo tempo non conta come tempo lavorativo.
I costi di viaggio sono rimborsati solo se l’azienda ha esplicitamente richiesto l’uso di un mezzo privato. I costi sostenuti dagli operai distaccati in Svizzera sono a carico dell’azienda.
Viene corrisposto un premio per tutte le ore di lavoro straordinario eccedente il limite di 48 ore la settimana. In totale, alla fine di ogni mese possono essere riportate 25 ore nuove e 100 ore di straordinario (deve essere corrisposto immediatamente un premio per tutte le ore eccedenti). Alla fine di aprile viene corrisposto un premio per tutte le ore di straordinario rimanenti.
Non è ammesso il libero movimento di benefit. La pensione viene concessa se sono soddisfatte rigorose condizioni. Contributo non obbligatorio per incarichi fino a 90 giorni.
Le tasse sono trattenute alla fonte solo per i lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno temporaneo. Tutti gli altri contribuenti pagano in sede di dichiarazione.
La copertura assicurativa deve essere stipulata con un assicuratore privato (vedere www.comparis.ch). Lavoratori EU/AELS: esenzione dall’assicurazione obbligatoria per incarichi distaccati fino a 24 mesi alla presentazione della certificazione A1.